Art. 2.

      1. Il comma 1 dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «1. Al condannato a pena detentiva è concessa ai fini del suo più efficace reinserimento nella società una detrazione di sessanta giorni per ciascun semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare e di detenzione domiciliare».

      2. Dopo il comma 2 dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «2-bis. La liberazione anticipata può non essere concessa per il singolo semestre

 

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di pena scontata nel caso in cui risulta, da relazione motivata del direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto, che il condannato medesimo, durante lo stesso semestre, non ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione. Il tribunale di sorveglianza decide in camera di consiglio con la presenza delle parti».